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Art. 100

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

I dati personali raccolti a scopi statistici possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati oppure di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori nel settore della statistica, a condizione che:

  1. siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette;
  2. il loro destinatario s’impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all’UFCOM oppure a distruggerli una volta conclusi i lavori;
  3. la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione;
  4. tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e
  5. non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.

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