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Art. 103

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. L’UFCOM pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo i risultati statistici d’interesse pubblico. Esso può fornire, su richiesta e a pagamento, i risultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di richiamo, se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.
  2. I risultati devono essere presentati in forma tale da impedire di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla persona in questione oppure che essa vi abbia consentito.
  3. L’utilizzazione o la riproduzione dei risultati è libera a condizione di indicarne la fonte. L’UFCOM può prevedere eccezioni.

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