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Art. 15

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:
    1. il servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando un solo numero1;
    2. 2 .
    3. 3 un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo di uno dei servizi di cui alla lettera a; le economie domestiche hanno diritto a due iscrizioni;
    4. 4 il servizio di accesso a Internet con una delle seguenti velocità di trasmissione specificate:
    1. 10 Mbit/s per il download e 1 Mbit/s per l’upload, 2. 80 Mbit/s per il download e 8 Mbit/s per l’upload; e. i seguenti servizi per audiolesi: 1. la messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione, che tratta anche le chiamate d’emergenza, e di un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS), 2. la messa a disposizione di un servizio di intermediazione tramite videotelefonia, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 21 e dalle 10 alle 17 il sabato, la domenica e nei giorni riconosciuti come festivi dal diritto federale; f.5 il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati elenco dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione di un servizio di commutazione, 24 ore su 24; se il concessionario del servizio universale offre un servizio di collegamento, il servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell’elenco ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 11 capoverso 4.6
  2. Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire queste prestazioni durante tutta la durata della concessione.
  3. L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili alle prestazioni del servizio universale. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2022 849).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 849).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 849).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).

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