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Art. 21

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Il concessionario del servizio universale valuta la qualità delle prestazioni del servizio universale e redige ogni anno un rapporto all’attenzione dell’UFCOM. I criteri di qualità sono i seguenti: a. per i collegamenti: 1. il termine per la messa in servizio di un collegamento, 2. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi, 3. la durata delle riparazioni; b. per il servizio telefonico pubblico: 1. la disponibilità del servizio, 2. il tempo necessario a stabilire la comunicazione, 3. la qualità della trasmissione vocale, 4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete; c. per il servizio di accesso a Internet: 1. la disponibilità del servizio, 2. la velocità di trasmissione dei dati, 3. il termine per la trasmissione dei dati, 4. la qualità della trasmissione dei dati; d. i tempi di reazione dei servizi destinati ai disabili; e. l’esattezza della fatturazione.
  2. L’UFCOM disciplina i dettagli tecnici e definisce i valori di riferimento per i criteri qualitativi. Esso tiene conto dell’evoluzione della qualità e dei progressi tecnologici.
  3. Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all’UFCOM l’accesso agli impianti di misurazione e ai dati grezzi dei risultati delle misurazioni affinché esso possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti.
  4. Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l’UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.

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