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Art. 27

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. L’accesso ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 6 ottobre 19971concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) va garantito gratuitamente da ogni collegamento telefonico. Soltanto per l’assistenza telefonica per adulti è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi per chiamata.
  2. I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite del servizio universale ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d’indirizzo devono unicamente garantire l’accesso gratuito al numero d’emergenza europeo.

Footnotes

  1. RS 784.104

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