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Art. 29

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT1. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all’iscrizione negli elenchi pubblici.
  2. In caso di una chiamata d’emergenza le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l’esplicito consenso dei clienti. Purché la tecnica scelta lo consenta, esse vanno disattivate di nuovo dopo la chiamata d’emergenza.
  3. Su richiesta, l’UFCOM può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d’emergenza della polizia, dei pompieri, dei servizi medici e dei servizi di salvataggio, per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Pubblica una lista di questi numeri.

Footnotes

  1. RS 784.104

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