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Art. 30

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d’emergenza provenienti dall’ubicazione principale indicata nel contratto d’abbonamento.
  2. I fornitori del servizio telefonico pubblico si assicurano che i clienti siano a conoscenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d’emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente di istradare e localizzare correttamente le chiamate.
  3. Le chiamate d’emergenza non possono essere interrotte da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell’ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).

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