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Art. 34b

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la portabilità dei numeri si assumono i relativi costi.
  2. Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sulla formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui agli articoli 54–54c si applicano per analogia.
  3. I fornitori disciplinano nei loro contratti di interconnessione la copertura dei costi legati all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

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