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Art. 36

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Agli utenti va data la possibilità di riconoscere in modo chiaro i servizi a valore aggiunto.
  2. I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b –24i ORAT1e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.2
  3. I servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo con i numeri brevi di cui agli articoli 15a – 15f ORAT. 3bis. I titolari dei numeri di cui ai capoversi 2 e 3 sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi ad offrirli.3
  4. I servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, vanno designati chiaramente ed esplicitamente come tali.
  5. I servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico devono essere compresi in una categoria separata, chiaramente identificabile dal cliente.

Footnotes

  1. RS 784.104

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

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