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Art. 39

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Le tariffe di base e le tariffe fisse per servizi a valore aggiunto non possono superare i 100 franchi.
  2. La tariffa al minuto di servizi a valore aggiunto non può mai superare i 10 franchi.
  3. Nel caso di servizi a valore aggiunto che richiedono la preventiva iscrizione del cliente e possono implicare la trasmissione di diverse singole informazioni, la tariffa per informazione singola e la somma delle tariffe delle informazioni singole fornite nel lasso di un minuto non possono superare i 5 franchi.1
  4. Per i servizi a valore aggiunto, la somma di tutte le tariffe (tariffa di base, tariffa fissa e tariffa determinata dal tempo) non può superare i 400 franchi per collegamento o abbonamento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).

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