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Art. 39b

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT1, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli articoli 11a e 13a OIP2. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi. Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x le tasse determinate dal tempo devono essere fatturate al secondo.
  2. Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati nel capoverso 1 e nell’articolo 39a .

Footnotes

  1. RS 784.104

  2. RS 942.211

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