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Art. 46

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. La presentazione di una richiesta di composizione o di qualsiasi altro atto legato alla procedura di conciliazione non preclude la possibilità di adire un tribunale civile.
  2. L’organo di conciliazione pone termine alla procedura non appena un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia.

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