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Art. 48

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. L’organo di conciliazione può trattare i dati personali concernenti le parti della controversia purché sia necessario all’adempimento dei compiti affidatigli e all’ottenimento del pagamento dovuto dalle parti. Può conservare i dati in questione al massimo per cinque anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione.1
  2. Le persone incaricate dall’organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale2.3
  3. L’organo di conciliazione può chiedere all’UFCOM di trasmettergli le informazioni personali necessarie per comporre la controversia. Può in particolare chiedergli informazioni riguardanti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali nei confronti di un fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.4
  4. L’organo di conciliazione può pubblicare le sue proposte di conciliazione su Internet, integralmente o in parte, ad eccezione del nome e di altre indicazioni sull’identità delle parti. Pubblica un compendio delle sue principali proposte. 4bis. Può pubblicare statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.5
  5. Esso è tenuto a comunicare gratuitamente a un nuovo delegato o all’UFCOM i dati personali in suo possesso al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).

  2. RS 311.0

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

  4. Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 cifra II n. 87 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).

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