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Art. 6

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare per motivi tecnici il collegamento di impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce, se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 20151sugli impianti di telecomunicazione2(OIT).
  2. L’UFCOM può autorizzare un fornitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere il collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all’articolo 7 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il pericolo che quest’ultimo provochi interferenze radiotecniche o danni alla rete o al suo funzionamento. L’UFCOM può inoltre adottare altre misure appropriate.
  3. In caso di emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può escludere immediatamente dalla rete un impianto terminale di telecomunicazione, se necessario per proteggere la rete e se all’utente può essere fornita gratuitamente e rapidamente un’alternativa. Il fornitore informa senza indugio l’UFCOM.

Footnotes

  1. RS 784.101.2

  2. Nuova espr. giusta l’art. 43 cpv. 1 lett. a dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione, in vigore dal 13 giu. 2016 (RU 2016 179).

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