Torna alla legge

Art. 65

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Le informazioni relative alle trattative concernenti l’accesso sono confidenziali. Non possono essere trasmesse ad altre unità aziendali, a filiali, a partner commerciali o a terzi.
  2. Le informazioni sui clienti ricevute dai fornitori nel quadro della realizzazione di un rapporto concernente l’accesso possono essere utilizzate solo nell’ambito dell’accesso e per allestire la fattura.
  3. L’indicazione che un cliente ha scelto liberamente un fornitore per le sue comunicazioni nazionali e internazionali, che ha soppresso questa scelta o che ha portato il numero presso un altro fornitore può essere utilizzata a condizione che:
    1. questa informazione sia a disposizione in ugual misura di tutti i fornitori in questione;
    2. questa informazione venga utilizzata soltanto dal fornitore che cede o riprende il numero;
    3. il cliente abbia approvato l’utilizzazione di questa informazione.
  4. L’obbligo di confidenzialità di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica né alla ComCom né all’UFCOM.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.