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Art. 67

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Gli accordi concernenti l’accesso devono essere inoltrati all’UFCOM al più tardi due settimane dopo la loro conclusione. Lo stesso vale per la loro modifica o la loro rescissione.
  2. I segreti commerciali possono essere omessi in caso di lettura da parte di terzi, a condizione di offrirne un compendio altrove. Se esso è incompleto, l’UFCOM può esigere informazioni più dettagliate.

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