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Art. 76

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Il proprietario di un fondo di uso comune notifica per scritto al fornitore di servizi di telecomunicazione lo spostamento di linee o di telefoni pubblici, indicandone i motivi. Il fornitore è tenuto a pronunciarsi sulle modalità dello spostamento, sui costi e sulla loro copertura. Se non viene raggiunto alcun accordo in merito allo spostamento e alle sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indicazioni del fornitore.
  2. Di norma, i costi dello spostamento sono assunti dal fornitore. Tuttavia, il proprietario di un fondo di uso comune vi partecipa in misura adeguata, purché:
    1. l’ubicazione attuale della linea o del telefono pubblico corrisponda a un suo esplicito desiderio;
    2. utilizzi in comune la linea per bisogni propri;
    3. lo spostamento della linea o del telefono pubblico sia richiesto entro un anno dalla sua installazione;
    4. i costi di altri interventi accettabili siano inferiori rispetto a quelli dello spostamento.
  3. Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella procedura e partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.

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