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Art. 78c

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Se, per fornire i propri servizi di telecomunicazione, un fornitore di servizi di telecomunicazione vuole utilizzare in comune impianti di raccordo all’immobile o impianti dell’edificio preesistenti, è tenuto a informare il proprietario dell’immobile e i fornitori preesistenti.
  2. Se un proprietario dell’immobile non dispone delle informazioni necessarie relative a impianti di raccordo all’immobile o a impianti dell’edificio preesistenti, il fornitore che ha realizzato il raccordo all’immobile o l’impianto dell’edificio deve fornire queste informazioni su richiesta.
  3. I fornitori che hanno finanziato una canalizzazione di cavi o un impianto domestico possono chiedere al fornitore che li coutilizza un’indennità proporzionale unica per unità aziendale o per unità abitativa utilizzata, in funzione dei loro costi di acquisto medi, per la messa a disposizione a lungo termine.
  4. I fornitori che ottengono l’accesso a canalizzazioni di cavi o a impianti domestici sopportano le spese per i lavori di ripristino dovuti alla costruzione delle nuove installazioni.
  5. Se un proprietario d’immobile o un fornitore di servizi di telecomunicazione deve assumere costi supplementari comprovati a causa dell’accesso o della coutenza, può chiedere un indennizzo commisurato al fornitore che coutilizza la canalizzazione o l’impianto.
  6. La procedura per la composizione di controversie sull’accesso al punto d’entrata nell’edificio e la coutenza di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.

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