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Art. 96f

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I concessionari di radiocomunicazione mobile devono assicurare che gli impianti di telecomunicazione critici dal profilo della sicurezza da loro esercitati corrispondano all’attuale stato della tecnica. L’UFCOM può definire gli impianti interessati.
  2. I concessionari di radiocomunicazione mobile esercitano i loro centri operativi di rete e centri operativi di sicurezza esclusivamente in Svizzera o in Stati la cui legislazione assicura una protezione adeguata dei dati.

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