784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Il gestore del registro può trattare i dati personali concernenti i centri di registrazione, i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio, i servizi per la composizione delle controversie e i loro esperti o qualsiasi altra persona che partecipa o è implicata nella gestione del dominio in questione nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario:
alla gestione del dominio in questione;
all’adempimento della funzione di gestore del registro e all’osservanza dei relativi obblighi che derivano dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d’esecuzione o dal suo contratto di delega;
alla stabilità del DNS;
all’ottenimento del pagamento dovuto per le prestazioni del gestore del registro.
Fatto salvo l’articolo 11 capoverso 2, il gestore del registro può trattare i dati personali per al massimo dieci anni.
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