784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Il gestore del registro istituisce i servizi necessari alla composizione delle controversie. Disciplina l’organizzazione e la procedura di tali servizi nel rispetto delle regole e dei principi seguenti:
i servizi svolgono procedure di composizione extragiudiziale delle controversie avvalendosi di esperti neutrali e indipendenti;
i servizi hanno la facoltà di decidere in merito alle controversie relative al diritto civile tra titolari del diritto di utilizzare un nome di dominio e titolari di diritti su segni distintivi;
le decisioni degli esperti in merito ai nomi di dominio sono vincolanti per il gestore del registro, a condizione che non sia avviata un’azione civile entro i termini previsti dalle regole procedurali;
le decisioni degli esperti riguardano la legittimità dell’attribuzione di un nome di dominio; non possono accordare risarcimenti dei danni o pronunciarsi in merito alla validità dei diritti su segni distintivi;
le regole che disciplinano la composizione delle controversie devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia;
la procedura deve essere equa, trasparente, rapida ed efficiente; gli esperti incaricati dal servizio non possono essere vincolati ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di controversie; possono adottare tutte le misure necessarie a comporre la controversia per la quale sono stati aditi;
la procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la decisione degli esperti o l’avvio di un’azione civile.
La struttura dell’organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina degli esperti chiamati a decidere devono essere approvate dall’UFCOM. Quest’ultimo consulta previamente l’Istituto federale della proprietà intellettuale e, se la fattispecie riguarda la struttura dell’organizzazione o le regole procedurali, l’Ufficio federale di giustizia.1
Su richiesta, il gestore del registro trasmette al servizio per la composizione delle controversie adito tutti i dati personali in suo possesso e necessari alla composizione della controversia.
È autorizzato a pubblicare o a far pubblicare le decisioni pronunciate dagli esperti. Il nome e altri dati personali riguardanti le parti possono essere pubblicati soltanto se sono indispensabili alla comprensione delle decisioni.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5225). ↩
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