784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate:1
le denominazioni delle istituzioni federali e di unità dell’Amministrazione federale, i nomi dei consiglieri federali nonché quelli dei cancellieri della Confederazione, le denominazioni degli edifici ufficiali e le altre denominazioni legate allo Stato che figurano nell’elenco centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio, stilato dalla Cancelleria federale;
2 i nomi dei Cantoni, dei Comuni politici e delle località svizzeri ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 maggio 20083sui nomi geografici, nonché le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri;
i nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera;
le denominazioni che devono essere riservate nei domini generici di primo livello conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale;
le denominazioni necessarie all’attività del gestore del registro, in particolare alla comunicazione.
Le denominazioni o le categorie di denominazioni riservate possono essere attribuite come nomi di dominio solo alle persone o alle categorie di persone cui è destinata la riservazione, fatto salvo il caso in cui le persone o le categorie di persone ne abbiano consentito l’attribuzione a terzi ed eccettuate le denominazioni attribuite a terzi prima della riservazione o dell’entrata in vigore della presente ordinanza. In caso di mancato accordo, le denominazioni omonime di Cantone e Comune sono attribuite al Comune politico interessato.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩