784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Il trattamento di una domanda di registrazione da parte del gestore del registro si conclude con l’attribuzione del nome di dominio richiesto o il rifiuto di attribuzione.
Il gestore del registro concede il diritto di utilizzare un nome di dominio. L’attribuzione ha effetto dal momento in cui il sistema di registrazione invia la conferma elettronica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente.
Comunica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente il rifiuto di attribuire un nome di dominio, facendo tale comunicazione per via elettronica tramite il sistema di registrazione o, se necessario, con altri mezzi. Se il rifiuto riguarda un nome di dominio che dev’essere attribuito tramite mandato di nominazione secondo l’articolo 56, il gestore del registro lo comunica direttamente al richiedente con un mezzo di comunicazione opportuno.1
L’UFCOM emana una decisione sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se, nei 40 giorni successivi alla comunicazione di tale rifiuto conformemente al capoverso 3, il richiedente:2
richiede tale decisione; e
indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all’estero.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6251). ↩
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