Nell’esercizio della sua funzione, il gestore del registro ha i seguenti compiti particolari:
- mettere a disposizione un dispositivo unico (single point of contact) che permetta a chiunque di segnalare al gestore del registro un nome di dominio la cui attribuzione o il cui utilizzo può presentare un carattere illecito o contrario all’ordine pubblico;
- effettuare controlli a campione per verificare che i nomi di dominio attribuiti soddisfino effettivamente le condizioni di attribuzione e che il loro utilizzo non sia palesemente illecito o contrario all’ordine pubblico;
- 1 adottare misure di pubblicità e sponsorizzazione volte a promuovere il dominio «.swiss»; a tale scopo può collaborare con le autorità competenti, in particolare l’Istituto federale della proprietà intellettuale, l’Ufficio federale di statistica e i registri cantonali di commercio.