784.104.2ODInFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Il gestore del registro pubblica nella banca dati RDDS (WHOIS) i dati richiesti dalle regole applicabili a livello internazionale.
Può pubblicarvi i seguenti dati:
il nome dell’organizzazione e il numero IDI del titolare del nome di dominio;
i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se tale titolare è una persona giuridica;
i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio che ha dato il consenso alla pubblicazione;
l’indicazione di un mezzo anonimo che consenta di contattare il titolare del nome di dominio.
Mette a disposizione le funzionalità di ricerca per la banca dati RDDS (WHOIS) sulla base di criteri quali il nome di dominio, il centro di registrazione incaricato della sua gestione o la denominazione del server di nomi.
A chiunque dimostri in modo credibile di avere un interesse legittimo preponderante dà accesso ai dati personali che figurano nella banca dati RDDS (WHOIS) che si riferiscono al titolare del nome di dominio. Può chiedere una remunerazione per l’accesso, conformemente alle regole e alle tariffe che si applicano a livello internazionale, a condizione che nessun altro atto legislativo imponga la gratuità.
Il centro di registrazione garantisce, conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale, l’accesso di cui al capoverso 4 ai dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio per conto del quale opera il centro di registrazione.
Le modalità e le procedure d’accesso ai sensi dei capoversi 4 e 5 devono essere conformi alle regole applicabili a livello internazionale. L’UFCOM può prescrivere modalità e procedure complementari e fissare in casi specifici l’importo della remunerazione per l’accesso.
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