Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRTV 19911per al massimo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni.
[RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187all. n. 4, 2000 1891n. VIII 2, 2001 2790all. n. 2, 2002 1904art. 36 n. 2, 2004 297n. I 31633n. I 94929art. 21 n. 3, 2006 1039art. 2] ↩
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