Le emittenti di programmi radiotelevisivi che al momento dell’entrata in vigore della presente legge ricevono una quota dei proventi del canone secondo l’articolo 17 capoverso 2 LRTV 19911possono far valere un diritto a una quota del canone sino alla scadenza della loro concessione secondo l’articolo 107. Il diritto a una quota del canone e il calcolo della quota si conformano all’articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991 e all’articolo 10 dell’ordinanza del 6 ottobre 19972sulla radiotelevisione.
Alle condizioni di cui al capoverso 1, l’UFCOM può attribuire quote del canone a emittenti titolari di una concessione rilasciata conformemente alla LRTV 1991 e che hanno iniziato a diffondere il loro programma dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone (art. 70) tenendo conto del fabbisogno finanziario.
Il disciplinamento transitorio di cui al capoverso 1 è applicabile sino al momento in cui sono rilasciate le concessioni con partecipazione al canone secondo gli articoli 38–42, al più tardi però cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Footnotes
[RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187all. n. 4, 2000 1891n. VIII 2, 2001 2790all. n. 2, 2002 1904art. 36 n. 2, 2004 297n. I 31633n. I 94929art. 21 n. 3, 2006 1039art. 2] ↩