Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone destinate alle emittenti locali e regionali (art. 38) rimanenti al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono utilizzate per le concessioni con partecipazione al canone:
in ragione di un quarto, per la formazione e la formazione continua dei dipendenti;
in ragione di tre quarti, per promuovere nuove tecnologie di diffusione secondo l’articolo 58 e tecniche digitali di produzione televisiva.
Il 10 per cento al massimo delle eccedenze può essere utilizzato per informare il pubblico conformemente all’articolo 58 capoverso 2.
Il Consiglio federale determina l’entità dell’importo da destinare all’adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto della quota da accantonare quale riserva di liquidità.
L’UFCOM accorda su richiesta i contributi di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale determina le condizioni e i criteri di calcolo dei contributi.
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