784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 9 LRTV)
La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell’ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità».
1bis. Si può eccezionalmente rinunciare al segnale di separazione per glispot pubblicitaridi una durata massima di dieci secondi e diffusi isolatamente secondo l’articolo 18 capoverso 1, se tali messaggi sono costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».1
Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un’unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».2
Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un’unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi.
I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d’età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d’età.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.