(art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV)
- La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che:
- la superficie pubblicitaria costituisca un’unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo;
- la pubblicità sia separata dal programma redazionale da limiti ben visibili e da una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile «pubblicità»;
- la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva.
- La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
- La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell’articolo 19.