784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 9 cpv. 1 LRTV)
La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.
La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni:
la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi;
è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento;
la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini;
all’inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale.
La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.
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