(art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV)
- La pubblicità per le bevande alcoliche non deve:
- indirizzarsi espressamente ai minorenni;
- associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;
- mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli;
- attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali;
- incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l’astinenza o la moderazione;
- sottolineare il tenore alcolico.
- Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti.
- Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate.
- Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l’azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio.