(art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 LRTV)
- Glispot pubblicitaripossono essere diffusi isolatamente tra una trasmissione e l’altra e durante la trasmissione di manifestazioni sportive.
- Le seguenti trasmissionipossono essere interrotte da pubblicità una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti:
- i lungometraggi cinematografici;
- i telefilm, ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari;
- i notiziari e le trasmissioni di attualità politica.
- Non è ammesso interrompere con pubblicità le trasmissioni per bambini e la trasmissione di servizi religiosi.
- A tutte le altre trasmissioni, in particolare serie, seriali e documentari, non si applicano restrizioni.
- Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause, la pubblicità può essere inserita, oltre ai casi previsti dal capoverso 2, solo nelle pause.
- Nelle trasmissioni composte di parti autonome, l’inserimento della pubblicità è autorizzato soltanto fra queste parti.
- Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all’estero non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione della restrizione di cui al capoverso 3.