(art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV)
- Per partito politico si intende un gruppo di persone che partecipa a elezioni popolari.
- Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un’elezione popolare.
- Il divieto di pubblicità per temi oggetto di votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l’autorità competente rende nota la data della votazione.