(art. 9 cpv. 1, 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 LRTV)
- I beni e i servizi messi a disposizione da uno sponsor possono essere integrati nella trasmissione (inserimento di prodotti). All’inserimento di prodotti si applicano le norme sulla sponsorizzazione, sempre che il presente articolo non preveda altrimenti.
- Gli inserimenti di prodotti non sono ammessi nelle trasmissioni per bambini, nei documentari né nelle trasmissioni religiose, salvo se lo sponsor mette a disposizione gratuitamente soltanto beni o servizi di valore non significativo, per esempioa titolo di aiuti alla produzione o premi, senza versare ulteriori compensi.
- Gli inserimenti di prodotti devono essere segnalati chiaramente all’inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Per gli inserimenti di prodotti, gli aiuti alla produzione e i premi di valore inferiore a 5000 franchi è sufficiente un’unica segnalazione.
- L’obbligo di segnalazione di cui al capoverso 3 non si applica ai lungometraggi cinematografici, ai telefilm né ai documentari che:
- non sono stati prodotti né commissionati dall’emittente stessa o da un’impresa gestita dall’emittente;
- l’emittente ha commissionato a registi indipendenti e che essa stessa ha cofinanziato in ragione di meno del 40 per cento (coproduzioni).