(art. 14 cpv. 3 LRTV)
Nell’ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata con il canone radiotelevisivo (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:1
- le trasmissioni sponsorizzate diffuse nel programma e disponibili su domanda devono essere offerte con la citazione dello sponsor;
- le trasmissioni disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale possono essere offerte invariate;
- la pubblicità e la sponsorizzazione nel servizio di teletext sono autorizzate. Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione della LRTV e della presente ordinanza applicabili ai programmi della SSR; i dettagli sono disciplinati nella concessione;
- la concessione può prevedere altre eccezioni per le offerte presentate in collaborazione con terzi senza scopo lucrativo, come pure per l’autopromozione.