784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 16 LRTV)
Ogni trasferimento di capitale azionario, sociale o cooperativo o di diritti di voto per un volume di almeno il 5 per cento nel caso di un’emittente concessionaria o di almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione deve essere notificato.
Deve parimenti essere notificato ogni trasferimento che modifichi la posizione di dominanza economica all’interno dell’emittente.
La notificazione deve avvenire entro un mese.
Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849). ↩
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