784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 16 LRTV)
La partecipazione a un’altra azienda deve essere notificata se un’emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un’azienda o almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione.
Devono essere notificate anche tutte le modifiche delle partecipazioni sottoposte all’obbligo di notificazione secondo il capoverso 1.
La notificazione deve avvenire entro un mese.
Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849). ↩
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