784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 21 LRTV)
La SSR provvede a una conservazione durevole delle sue trasmissioni.
Rende accessibili al pubblico gli archivi delle sue trasmissioni in forma idonea per uso privato e per un utilizzo a scopo scientifico, rispettando i diritti di terzi.
In relazione ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2, la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo allo scopo di garantire un’archiviazione e un accesso conformi agli standard riconosciuti a livello professionale.
Le spese della SSR sono considerate nel fabbisogno di cui all’articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV.
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