784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 21 LRTV)
L’UFCOM può sostenere progetti volti alla conservazione durevole delle trasmissioni di altre emittenti svizzere.
Le trasmissioni, conservate in modo durevole con il sostegno dell’UFCOM, vanno rese accessibili al pubblico in forma idonea per un utilizzo privato e scientifico, rispettando i diritti di terzi.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.