784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 15 e 22 LRTV)
Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un’emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi.
La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell’anno, la franchigia è ridotta pro rata.
La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell’anno civile precedente.
Nei primi due anni d’esercizio dell’emittente, l’importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall’esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l’importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.
Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l’anno in cui l’esercizio è cessato e per l’anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l’importo riscosso fino alla cessazione dell’esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.
L’UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l’importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni.
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