784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 58 LRTV)
I contributi all’introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda.
Sono versati solo a emittenti svizzere.
Il contributo ammonta al massimo all’80 per cento dei costi di diffusione del programma. Sono computabili solo i costi di diffusione, commisurati all’utilità.
Se i mezzi a disposizione dell’UFCOM non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande che adempiono le condizioni, nell’anno interessato tutti i contributi sono ridotti nella stessa proporzione. Il DATEC può stabilire un ordine di priorità.
È applicabile la legge del 5 ottobre 19901sui sussidi.