784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 59 cpv. 2 LRTV)
Sono considerati programmi esteri che secondo l’articolo 59 capoverso 2 LRTV devono essere diffusi su linea i programmi diffusi in una lingua nazionale svizzera che contribuiscono in modo particolare all’adempimento del mandato di prestazioni costituzionale, segnatamente:
riferendo in modo approfondito su fenomeni sociali, politici, economici o culturali nell’ambito di formati redazionali onerosi;
accordando ampio spazio a produzioni artistiche di film;
fornendo contributi redazionali particolari all’educazione del pubblico;
diffondendo contributi redazionali particolari per i giovani, gli anziani o le persone affette da deficienze sensorie; o
diffondendo regolarmente contributi svizzeri o occupandosi regolarmente di temi svizzeri.
I programmi esteri secondo il capoverso 1 e la zona in cui devono essere diffusi su linea sono elencati nell’allegato.
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