(art. 59 cpv. 3 e 60 cpv. 2 LRTV)
Il numero massimo di programmi che devono essere diffusi gratuitamente su linea in una determinata zona secondo gli articoli 59 e 60 LRTV è di:
Abrogata dalla cifra I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849). ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.