784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 69d cpv. 2 LRTV)
L’organo di riscossione tiene la contabilità e presenta i conti in base a una norma contabile riconosciuta conformemente all’articolo 962a del diritto delle obbligazioni (CO)1e all’ordinanza del 21 novembre 20122sulle norme contabili riconosciute.
L’organo di riscossione è tenuto a effettuare una revisione ordinaria.
Esso redige una relazione sulla gestione conformemente all’articolo 958 capoverso 2 CO. Sono applicabili i requisiti supplementari conformemente all’articolo 961 CO.
L’articolo 961d capoverso 1 CO non è applicabile all’organo di riscossione.