784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 69d cpv. 2 LRTV)
Entro 30 giorni dalla scadenza del primo, secondo e terzo trimestre l’organo di riscossione presenta all’UFCOM un rapporto intermedio e alla fine del quarto trimestre un rapporto d’attività contenente almeno i seguenti dati:
numero delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività assoggettate al canone;
importi del canone fatturati e incassati;
numero di fatture, solleciti, esecuzioni e decisioni;
esenzioni dal canone ai sensi degli articoli 69b e 109c LRTV nonché dell’articolo 61 capoverso 4;
numero delle persone impiegate presso l’organo di riscossione.
L’organo di riscossione presenta all’UFCOM la relazione sulla gestione, la relazione di revisione completa dell’ufficio di revisione (art. 728b cpv. 1 CO1) e il conteggio del canone al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo.
L’UFCOM approva il conteggio annuo del canone.
L’organo di riscossione consente all’UFCOM di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità e la presentazione dei conti conformemente all’articolo 63.
L’UFCOM può svolgere verifiche a posteriori in loco presso l’organo di riscossione e incaricare periti esterni di esaminare la situazione finanziaria.