(art. 69e cpv. 4 LRTV)
L’organo di riscossione pubblica al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo il conto annuale (art. 958 cpv. 2 CO1), la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO) nonché il rapporto d’attività contenente i dati di cui all’articolo 64 capoverso 1.