(art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV)
- Le emittenti terze che fanno valere il diritto di accesso diretto a un avvenimento pubblico devono notificarsi per tempo, ovvero:
- almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’avvenimento, nel caso di avvenimenti pianificati;
- il prima possibile, nel caso di avvenimenti organizzati in breve tempo o nei confronti dei quali l’interesse dell’emittente terza si manifesta, per via di circostanze particolari, soltanto all’ultimo momento.
- L’organizzatore dell’avvenimento pubblico e l’emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d’esclusiva decidono quanto prima se consentire l’accesso e, per gli eventi di cui al capoverso 1 lettera a, almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’avvenimento.
- Se non preesistono accordi contrattuali, è data priorità alle emittenti terze in grado di garantire la maggiore copertura possibile in Svizzera oppure a quelle che, per esempio in base al loro mandato di prestazioni o allo stretto legame tra l’avvenimento e la loro zona di copertura, dimostrano un interesse particolare a fare la cronaca dell’avvenimento.
- Se l’accesso è rifiutato, l’emittente terza può domandare all’UFCOM l’adozione di provvedimenti secondo l’articolo 72 capoverso 4 LRTV. La domanda deve essere presentata immediatamente dopo il rifiuto dell’accesso.
- Nella misura del possibile l’accesso diretto delle emittenti terze deve essere utilizzato in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento dell’avvenimento e l’esercizio dei diritti di prima diffusione e dei diritti di esclusiva.