Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l’emittente genera un onere straordinario.
Per rilevare i dati di un’emittente sottoposta all’obbligo di notificazione e le modifiche della fattispecie secondo l’articolo 2, l’UFCOM riscuote un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l’emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento.
Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso comporta un onere straordinario. L’UFCOM ne informa previamente la persona assoggettata.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5855). ↩
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