784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
(art. 100 LRTV)
Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa all’emittenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta, di 84 franchi.1
Possono beneficiare di una riduzione supplementare dell’emolumento amministrativo di cui al capoverso 1 e di una riduzione degli emolumenti relativi allo svolgimento di altre attività:
le emittenti cui è stata rilasciata una concessione per la diffusione di un programma senza pubblicità;
le emittenti che provano di avere ricavi d’esercizio inferiori a 1 milione di franchi. I ricavi d’esercizio comprendono le entrate legate alle attività dell’azienda, in particolare le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché i contributi e le sovvenzioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5855). ↩
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